DIALOGANDO CON VOI

29/11/2022

Elena   Ieri abbiamo concluso l’articolo con:  Queste forze di unanime accordo  (le forze del lavoro) dichiararono:  Di realizzare l’unità sindacale, mediante la costituzione,  per iniziativa comune,  di un solo organismo confederale per tutto il territorio nazionale,  denominato ” Confederazione generale del lavoro”;  di una sola federazione nazionale per ogni ramo di attività produttiva;  di una sola camera confederale del lavoro in ogni provincia; di un solo sindacato locale e provinciale per ogni ramo di attività produttiva,  lasciando impregiudicate tutte le altre questioni relative all’orientamento generale dell’organizzazione,  alla sua struttura definitiva,  alla compilazione del progetto di statuto,  l’unità sindacale venne immediatamente realizzata sui seguenti punti generali:

1) la CGIL è fondata sul principio della più ampia democrazia interna.  Tutte le cariche sociali,  pertanto,  in ogni grado dell’organizzazione,  debbono essere elette dal basso,   rispettivamente dall’assemblea generale del sindacato locale e dalle assemblee di delegati regolarmente eletti.  In ognuno degli organismi dirigenti,  dal vertice alla base,  deve essere assicurata la partecipazione proporzionale delle minoranze.

2)  In tutte le organizzazioni della CGIL deve essere assicurata la massima libertà d’espressione a tutti gli aderenti e praticato il rispetto reciproco di ogni opinione politica e fede religiosa.

3)  La CGIL è indipendente da tutti i partiti politici.  Essa si assocerà,  ogni volta che lo ritenga opportuno,  all’azione dei partiti democratici che sono espressione di masse lavoratrici,  sia per la salvaguardia e lo sviluppo delle libertà  popolari,  sia per la difesa di determinati interessi dei lavoratori e del Paese.

4)  Le correnti sindacali nominate costituiscono la direzione provvisoria  dell’organizzazione  che viene così composta:  un comitato direttivo di 15 membri,  5 per ciascuna delle tre correnti;  una segreteria generale provvisoria con poteri esecutivi,  di tre membri,   uno per ciascuna delle tre correnti… Allora vennero nominati l’onorevole Emilio Canavari,  l’onorevole Giuseppe di Vittorio,  l’onorevole Achille Grandi,  che furono i rappresentanti rispettivamente delle correnti:  socialista,   comunista e democristiana;   che entrarono subito in funzione.  Continua…

30/11/2022

Marco  Dovevi essere davvero brava a scuola,  ho visto i tuoi temi sui fogli protocollo,  ne hai una bella valigia grande!

Elena  Quando una cosa ti appassiona diventi bravo senza nemmeno saperlo.  Ho sempre fatto non solo temi ma anche riassunti di storia antica e contemporanea.  Poi ho scritto molti racconti anche con più di 200 pagine,  poesie,  saggi,  tutto lo studio di medicina, e riassunti come questo che sto per passare a te ” I sindacati” .  Ho tante scartoffie,  però tutte ben ordinate che sembrano libri.  Ma adesso torniamo alle nostre correnti sindacali.

Eravamo rimasti al punto di partenza dei sindacati,  che ovviamente trovarono i primi problemi da affrontare e risolvere che era ed è quello della fabbrica.  La gravità dei problemi di finanziamento del sindacato porta a vedere nella sezione sindacale non un centro di giuda,  di elaborazione,  di direzione del movimento,  ma soprattutto un’organizzazione che permetta di avere più iscritti;  significa offrire più possibilità di soluzione a tutti i mali di cui il sindacato è afflitto,  e in primo luogo della debolezza amministrativa.

La conquista del delegato o del comitato unitario eletto democraticamente dai lavoratori in ogni reparto o gruppo della fabbrica,  può rappresentare la base organica che permette al sindacato di avviare a soluzione la crisi che potrebbe attraversare.

I diritti sindacali sono:  La forma più incisiva di un’azione sindacale è sempre stato lo sciopero.  Il diritto di sciopero soppresso nel 1926,  fu riconosciuto dalla costituzione che si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Riconoscimento avvenuto dopo le lotte sostenute dai lavoratori.  Nei cui confronti si faceva valere non solo il divieto dello sciopero,  ma anche la sua punibilità come delitto!  La corte costituzionale soppresse nel 1960 la norma del codice penale (art.502) che equiparava lo sciopero e la serrata (chiusura dell’azienda da parte del datore di lavoro per fare pressione sui dipendenti)  a delitti contro l’economia pubblica;  ed ha riconosciuto legittimo lo sciopero attuato a fini di solidarietà e di protesta.  Nello stesso senso di liberazione,  ha dichiarato non punibile la serrata di esercenti di piccole industrie e commerci che non hanno lavoratori alle loro dipendenze. Il diritto di costituire associazioni sindacali,  di aderirvi e di svolgere attività sindacali,  era garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.  A domani  Elena  L.

01/12/2022

Una formulazione legislativa sistematica dei diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro è la legge… Conosciuta come statuto dei diritti dei lavoratori,  che tutela l’esercizio dei diritti civili fondamentali.

Tra i diritti dei lavoratori c’è la libertà di opinione,  senza distinzione di opinioni politiche ecc.  Poi c’era anche il divieto di indagini sulle opinioni, per il datore di lavoro per assunzioni per quello che riguarda la provenienza e il partito  e o di fede religiosa o meno,  ovviamente. La tutela della salute e dell’integrità fisica.  Lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,  secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,  o abilitate al rilascio di titoli di studio legali,  hanno il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami senza essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante il riposo settimanale.  Inoltre i lavoratori studenti,  compresi quelli universitari,  che devono sostenere prove di esame,  hanno il diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti.  Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui il primo e secondo comma.

Diritto di associazione e di attività sindacale.  Il diritto di costituire associazioni sindacali,  di aderirvi e di svolgere attività sindacali,  è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

  1. )    Atti discriminatori.  Qualsiasi atto o patto diretto è nullo: come subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale o cessi di farne parte.

      2)  licenziare un lavoratore,  discriminarlo       nell’assegnazione di

             qualifiche o mansioni,  nei trasferimenti,  nei provvedimenti disciplinari,  o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale,  dalla sua partecipazione ad uno sciopero.  Oltre al riconoscimento del diritto individuale all’attività sindacale,  del diritto di assemblea,  i lavoratori hanno il diritto di riunirsi,  nella unità produttiva  in cui prestano la loro opera,  fuori dall’orario di lavoro,  e durante l’orario di lavoro,  nei limiti di 10 ore anni e,  per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione,  è prevista direttamente la presenza e l’azione nei luoghi di lavoro di gruppi sindacalmente organizzati.  La disposizione che ha dato luogo ad innovazioni significative,  per la tutela dei diritti sindacali presso la Magistratura ordinaria,  è l’art. 28.

Per i dipendenti pubblici, l’evoluzione dei diritti sindacali ha seguito differenti vicende. Superate le interpretazioni che tendevano a negare la legittimità dello sciopero per queste categorie,  l’esercizio delle libertà sindacali è regolato anch’esso dalla legge.  per gli impiegati dello Stato,  il rapporto di lavoro è regolato da una normativa specifica e tutte le controversie che scaturiscono dalla  sua applicazione sono risolte in sede di magistratura amministrativa.

I licenziamenti:

Se il giudice dichiara nullo il licenziamento in quanto attuato senza giusta causa o giustificato motivo,  ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e di risarcirgli il danno subito (art18)  la giusta causa e il giustificato motivo sono previsti dalla legge sui licenziamenti individuali,  anteriore alla legge 300.

Elena  L.  Dai miei studi.    Se c’è qualcosa di poco  chiaro non esitare a chiedere.

04/12/2022

Federica   Sai che a furia di mettermi gli orecchini pesanti mi sono venute le orecchie lunghe?  Prima non erano così;  secondo me stanno male.

Elena   Non è vero che le tue stiano male!  Non sono enormi, le noti perché hai notato il cambiamento,   sei tu che le noti,  io ad esempio non ci ho fatto caso,  sei una bella ragazza,  se lasci perdere questa cosa poco rilevante per gli altri,  nessuno se ne accorgerà!

07/12/2022

Marco e Patty   Tu cosa diresti ad una persona che ti accusa di  rovinare i tetti della gente solo perché hai dei bei fiori,  ma sono a casa tua nel tuo spazio,  mentre lei ha degli alberi enormi che sovrastano i tetti dei vicini;  tra l’altro sono alberi che in autunno perdono una marea di fogliame,  eppure per non pagare dazio,  come dici tu incolpano gli altri,  ma la testa che cosa la usano a fare?

 Elena   Ma guarda io non le direi un bel niente,  le persone ragionano con la testa che si ritrovano;  si presentano da sole!  Certe cose bisogna lasciarle scivolare  via!  È tutta una perdita di tempo e di pazienza!  Ci sono persone che pur di non pagare per i loro errori fanno carte false, l’importante è pensare che ci sono anche molte persone per bene che usano l’intelligenza e sanno valutare.  Io non me la prenderei più di tanto,  l’importante è che riescano a capire i loro errori.

08/12/2022

Federica  Mi hanno domandato se tu preferisci l’arte o la scienza,  io ho risposto  che credo di più la scienza,  però vorrei chiederlo anche a te se ho indovinato oppure no.

Elena  Io credo che l’arte e la scienza non siano così lontane tra di loro,  le amo entrambe  arte quella seria intendo.  Ma l’arte dirai tu non ha confini!  Certo!  Ed è qui che arte e scienza si somigliano molto; ma dire arte poco seria al giorno d’oggi si può,  basta guardarsi in giro.